FASCINACIóN ACERCA DE FARE RICORSO IN CASSAZIONE

Fascinación Acerca de fare ricorso in cassazione

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Come noto, ancorché nel nostro ordinamento processuale il “precedente” non abbia carattere vincolante, non vi è dubbio che lo stesso assolva ad una funzione di nomofilachia, tanto più ove provenga dal massimo Consesso: ed invero, consapevole di ciò il Legislatore, con legge 103 del 2017 ha statuito che ove una Sezione Semplice impar condivida un principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite debba rimettere la questione all'Autorevole Consesso (v. infra

se è proposto per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio se il ricorso è proposto per riesaminare i fatti posti alla pulvínulo della decisione impugnata);

Il primo è che l’ammissibilità di un tale intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio Nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell’Ordine locale, dall’altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 r.g.l. 27.11.1933 n. 1578.

trenta giorni, per i provvedimenti la cui motivazione viene redatta non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia [9];

Il giudice del rinvio è un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata, ma di pari categoría: ad esempio, se la sentenza contro cui si è fatto ricorso in cassazione è resa dalla corte di appello, giudice del rinvio sarà un’altra corte di appello scelta dalla cassazione. Il giudice del rinvio dovrà decidere nuovamente sulla controversia, ma questa volta attenendosi a quanto stabilito dalla corte di cassazione.

Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte ma, salve le imitazioni have a peek at this web-site stabilite dalla legge, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata.

La Corte di Cassazione si pronuncia anzitutto sull’ammissibilità del ricorso. Se il ricorso è inammissibile, le argomentazioni in esso riportate impar sono esaminate dalla Corte di Cassazione e, di conseguenza, la sentenza impugnata mantiene la sua efficacia.

l’illustrazione sommaria dei fatti di causa, fermo restando che gli stessi saranno posti alla saco della decisione della Corte di Cassazione così come risultanti dalla sentenza impugnata;

Al di fuori di tali ipotesi il ricorso per Cassazione è inammissibile, cioè non può essere esaminato dalla Corte. La legge prevede che il ricorso per Cassazione è inammissibile anche quando ha ad oggetto una sentenza che ha deciso la questione con motivazioni conformi a precedenti pronunce sul medesimo argomento e impar riporti elementi per mutare l’orientamento della stessa (filtro per Cassazione).

(ricorso immediato in cassazione) e per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o che non sia stato possibile dedurre con i motivi navigate to this website d'appello (per es. nullità verificatesi in graduación di appello o ius superveniens

gli atti e i documenti su cui si fondano i motivi di ricorso, cioè tutto quanto necessario per provare che la sentenza impugnata è Get More Info erronea.

se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 c.p.p. in relazione a un reato concorrente o a un fatto nuovo, nel qual caso la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni;

della possibilità, per la Corte, di procedere alla rettificazione consiste nell’esigenza di scongiurare l’annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell’ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice “a quo”, lasciando inalterato l’essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072)17.

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